DENOMINAZIONE
SEDE E DURATA
Art. 1) E' costituita un'Associazione di promozione sociale
denominata
"ASSOCIAZIONE
SUBACQUEI
HANDICAPPATI ITALIANI".
SCOPO ASSOCIATIVO
Art. 2) L'associazione -apolitica, apartitica, aconfessionale
e senza alcuno scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale.
Essa ha per scopo la promozione ed il coordinamento della
ricerca scientifica, della cura e della riabilitazione psicologica
e sociale di soggetti diversamente abili, della completa integrazione
sociale degli stessi.
Per la realizzazione di tale scopo, l'Associazione si propone
di realizzare, potenziare e/o di promuovere le seguenti peculiari
attività:
- Il reciproco aiuto tra i diversamente abili, dopo la loro
dimissione dai centri di Cura, ed il reciproco aiuto tra i
loro familiari;
- la promozione, anche in collaborazione con gli altri Enti
od Associazioni, dell'attività di assistenza ed integrazione
sociale dei diversamente abili.
- La promozione e la creazione di strutture specializzate
per la riabilitazione ed il recupero fisico e psicologico
dei diversamente abili.
- la realizzazione di mostre e manifestazioni per la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica ai problemi dei portatori di handicap
e all'accettazione ed integrazione sociale degli stessi.
- La raccolta di fondi, tramite iniziative di vario genere
approvate ed indirizzate dal Consiglio Direttivo, al fine
del finanziamento delle attività precedentemente descritte.
- L'associazione opera e persegue i propri obiettivi praticando
e promuovendo l'esercizio dell'attività sportiva, la
gestione di corsi e centri di avviamento allo sport, organizzazione
di manifestazioni e tornei ed ogni altra attività che
incrementi la pratica e lo sviluppo dello sport.
In particolare promuove l'esercizio di attività del
nuoto, anche pinnato, dell'immersione in apnea e della subacquea
rivolgendosi, principalmente, a soggetti diversamente abili
ma in ambito di completa integrazione con soggetti normodotati.
L'associazione opera in collegamento permanente ed in rapporto
dialettico con tutte le istituzioni, ricercando ogni possibile
rapporto costruttivo per il raggiungimento dei propri scopi.
SEDE
Art. 3) L'associazione ha sede legale in Torino, Via Campana
n. 15.
L'indirizzo della sede associativa potrà in qualsiasi
momento essere variato dietro semplice deliberazione del Consiglio
Direttivo dell'Associazione approvata a maggioranza assoluta
dei comparenti.
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
PATRIMONIO
Art. 4) Il patrimonio è formato:
- dal patrimonio iniziale di Euro 500,00 (cinquecento virgola
zerozero), dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari
degli associati;
- dai contributi di enti pubblici ed altre fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.
ASSOCIATI
Art. 5) Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro,
persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono
gli scopi, che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal
Comitato Direttivo. All'atto di ammissione all'associazione,
ogni nuovo associato dovrà versare la quota associativa.
Ogni associato dovrà versare (per la prima volta all'atto
dell'ammissione e successivamente di anno in anno) la quota
associativa nella misura minima che sarà annualmente
determinata dal Consiglio Direttivo e che è fissata
per gli anni 2008 - 2009 in Euro 10,00 (dieci virgola zero
zero).
Gli associati che non avranno versato entro il 31 marzo di
ogni anno la quota annuale di associazione si intenderanno
decaduti di diritto.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è
rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Gli associati si distinguono in:
- ASSOCIATI
FONDATORI
Sono tali tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione
della associazione sportiva ASHI nell'anno 1991 e quelli
che hanno contribuito per almeno sette anni allo sviluppo
della stessa, nonché coloro che, in qualsiasi altro
futuro momento, vengano ammessi e/o designati con tale qualifica
dal Consiglio Direttivo, anche in seguito a gemellaggi,
confederazioni o fusioni con altre associazioni con analoghe
finalità o per particolari meriti.
L'ammissione, è immediatamente esecutiva ed operativa.
Giusto quanto indicato all'articolo 9, l'eleggibilità
alle cariche direttive dell'associazione è riservata
per quota di maggioranza alla categoria dei Soci Fondatori.
- ASSOCIATI ORDINARI
Sono tali coloro che costituiscono la generalità
degli Associati, in regola con il versamento della quota
di ammissione e delle quote annuali.
Possono far parte dell'Associazione (senza preclusione in
relazione al sesso, alla razza od alle convinzioni politiche
o religiose) le persone che vengono discrezionalmente ammesse
dal Consiglio Direttivo a seguito di inoltro di domanda
di ammissione, o a seguito di presentazione di almeno due
soci.
Per l'eventuale rifiuto all'accoglimento della domanda di
ammissione il Consiglio Direttivo non è tenuto a
fornire motivazioni se non eventualmente richiesto dagli
Associati in sede di Assemblea.
La qualifica di associato comporta l'accettazione di tutte
le norme contenute nello Statuto Associativo (e dell'eventuale
normativa regolamentare stabilita dal Consiglio Direttivo),
nonché personale impegno ad operare per la migliore
realizzazione degli scopi associativi.
PERDITA DELLA
QUALIFICA DI ASSOCIATO
Art. 6) La qualità di associato si perde per decesso,
decadenza, esclusione, recesso.
Decadenza.
E' pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci
che non provvedono ai versamenti dovuti all'Associazione entro
il 30 marzo di ogni anno.
Esclusione
- Sono esclusi dall'associazione gli Associati dichiarati
interdetti, inabilitati o falliti e/o nei cui confronti vengano
emesse sentenze di condanna penale per reati dolosi: per tali
fattispecie, l'esclusione opera di diritto a seguito di semplice
accertamento del Consiglio Direttivo.
- Possono essere esclusi dall'Associazione tutti gli associati
i cui comportamenti, anche privati, siano contrari e/o in
contrasto con gli scopi dell'Associazione, ovvero siano suscettibili
di nuocere all'immagine ed al buon nome dell'Associazione
stessa.
- Possono essere esclusi dall'Associazione tutti gli Associati
che non ottemperano alle disposizioni statutarie o dei regolamenti
o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
L'esclusione è decretata con provvedimento motivato
assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei
suoi membri, ed è comunicata a cura del Consiglio stesso
mediante spedizione di lettera raccomandata.
Avverso l'esclusione l'associato potrà proporre ricorso
al Collegio dei Probiviri che, in caso di disaccordo con la
decisione del Consiglio Direttivo, potrà sottoporre
la decisione alla Assemblea dei Soci.
Recesso
L'associato può recedere dandone comunicazione scritta
al Consiglio Direttivo. Il recesso ha valore con lo scadere
dell'anno in corso.
I soci esclusi o decaduti o receduti in nessun caso potranno
richiedere liquidazione o rimborsi e nulla a loro è
dovuto, a nessun titolo, dall'Associazione.
ORGANI SOCIALI
Art. 7) Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA
Art. 8) Gli associati formano l'Assemblea. L'assemblea è
convocata dal Presidente una volta l'anno. Può altresì
essere convocata in seduta straordinaria in qualsiasi altro
momento dietro semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.
Deve essere convocata inoltre, quando ne venga fatta richiesta
scritta e motivata dal Collegio dei revisori ovvero da tanti
Associati che rappresentino almeno un terzo della base associativa.
Per la validità della sua costituzione e delle sue
delibere in prima convocazione è necessario che siano
presenti o rappresentati almeno la metà degli associati
e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà
valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà
sempre a maggioranza semplice.
.L'Assemblea si radunerà almeno una volta l’anno.
Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- alla nomina del Collegio dei Probiviri;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di
regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse
sottoporre.
L'Assemblea è convocata mediante avviso apposto presso
la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l'adunanza e pubblicazione sul sito Web dell'Associazione
stessa.
In caso di urgenza il termine per le formalità di convocazione
è ridotto a giorni due.
La convocazione deve necessariamente indicare luogo, data
e ora della prima e seconda convocazione e dettagliato ordine
del giorno.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea
solo da altro associato.
Tuttavia nessun associato può rappresentare più
di altri due associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto. L'assemblea degli
Associati rappresenta l'università degli Associati,
e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché
assenti o dissenzienti.
Possono partecipare all'assemblea tutti gli Associati Fondatori
e Ordinari, che siano in regola con il versamento delle quote
dovute all'associazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero
di membri variabile da tre a nove.
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente
ed eventualmente un Vice Presidente.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissioni,
il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà
in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione
dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo
statuto riservano all'Assemblea.
Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo
e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
Determina le quote associative e stabilisce le modalità
per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie
e straordinarie di gestione.
Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento
per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione
che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua
approvazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei
suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente
o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni
prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata
tramite lettera, telegramma, fax o e-mail.
In caso di urgenza almeno due giorni prima della data prevista
per la riunione.
Spetta al Consiglio Direttivo tra l'altro l'emanazione di
Regolamenti Interni dell'Associazione, l'istituzione di COMITATI
ORGANIZZATIVI e/o COMITATI ONORARI previa determinazione del
numero dei loro componenti e delle relative mansioni, e la
designazione di Coordinatori dei gruppi di attività
e di ricerca.
I componenti del Consiglio Direttivo debbono essere, in maggioranza,
Associati Fondatori.
PRESIDENTE
Art. 10) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il
Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte
ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere
del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni
ed è rieleggibile.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 11) Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea
qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre
membri, con idonea capacità professionale, anche non
associati, la cui funzione è controllare la correttezza
della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto,
predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione
del Bilancio consuntivo. Qualora l’Assemblea ritenga
non necessaria la nomina di Collegio, gli incarichi e poteri
del Collegio dei Revisori verranno svolti ed esercitati dal
Tesoriere.
COLLEGIO
dei PROBIVIRI
Art. 12) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre
membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria.
E' competente in ordine ad ogni controversia inerente il rapporto
associativo e decide a maggioranza. Il Presidente del Collegio
viene nominato al suo interno.
BILANCIO
Art. 13) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà
all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente
ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno
successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
di cui all'art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate
a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
SEGRETARIO E TESORIERE
Art. 14) Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti tra i soci
dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Segretario esegue le deliberazioni del Consiglio e cura
la tenuta dei verbali assembleari e consiliari, la corrispondenza
ordinaria dell'Associazione e la conservazione di tutti i
documenti e le carte dell'Associazione.
Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità dell'Associazione,
e sovrintende all'amministrazione dei beni sociali, alla conservazione
di tutto il patrimonio materiale dell'Associazione stessa;
cura l'incasso delle quote e dei contributi e di qualsiasi
altra somma che spetti all'Associazione, ed effettua tutti
i dovuti pagamenti ai creditori, compila i bilanci preventivi
e consuntivi che sottopone al Consiglio Direttivo. Nel caso
in cui l'associazione decida di non dotarsi di Collegio dei
Revisori, svolgerà le funzioni ad esso riservate dallo
Statuto.
GRATUITA' DELLE CARICHE
Art. 15) Tutte le cariche associative sono gratuite.
Potranno essere riconosciuti (se debitamente documentati)
soltanto rimborsi per spese effettivamente sostenute per ragioni
d'ufficio.
NORMA DI RINVIO
Art. 16) L'associazione "A.S.H.I." ONLUS può
federarsi con federazioni nazionali ed internazionali che
perseguono analoghe finalità mantenendo però
la propria individualità.
Per modificare il presente statuto sono necessari i due terzi
dei pareri favorevoli del Consiglio Direttivo e la ratifica
dell'Assemblea degli Associati.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 17) L'Associazione si estingue, secondo le modalità
di cui all'art. 27c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto
agli scopi;
b) per le altre cause all'art. 27cc.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque
causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione
non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
scioglimento.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento
alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
|